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Il decreto legislativo n. 21/2014 ha apportato diverse modifiche al Codice del Consumo, con particolare riguardo all’ampliamento della tutela dei consumatori (e paralleli maggiori oneri per le imprese) nell’ambito dei contratti a distanza (tra i quali rientra l’E-commerce) e a quelli conclusi fuori dai locali commerciali, effettive dal 13 Giugno 2014.

Tra le novità più rilevanti, figurano:

  • maggiori obblighi di informazione precontrattuale a favore del consumatore;
  • ulteriori requisiti formali, con imposizione di nuove procedure;
  • ampliamento del termine di recesso a favore del consumatore ed automatica estensione dello stesso termine a 12 mesi in caso di mancata o erronea indicazione;
  • predisposizione di un modulo da mettere a disposizione del consumatore per l’esercizio del diritto di recesso;
  • in caso di recesso del consumatore, diminuzione del termine per la restituzione dei pagamenti ricevuti;
  • divieto di imporre al consumatore aggravi tariffari in caso di uso di strumenti di pagamento elettronici;
  • passaggio del rischio di perdita o danneggiamento dei beni in capo al consumatore nel momento in cui il consumatore stesso entra materialmente in possesso del bene;
  • carattere imperativo delle disposizioni in commento che, dunque, trovano sempre necessariamente applicazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata investita del potere di vigilare sull’applicazione della rinnovata disciplina e di sanzionare le relative violazioni ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo. Ciò significa, in particolare, che, se l’Autorità rileva una violazione delle suddette norme, gli operatori potranno vedersi applicare ingenti sanzioni che, nei casi più gravi, arrivano fino ad euro 5.000.000,00 (le medesime già previste in ipotesi di pratiche commerciali scorrette).

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